Un edificio può avere una pompa di calore, un impianto fotovoltaico e serramenti ad alte prestazioni senza essere, per questo solo motivo, un NZEB. Il punto non è la presenza di singoli prodotti, ma la verifica dell’insieme: involucro, impianti, apporti solari, energia primaria e fonti rinnovabili devono essere progettati e valutati come un unico sistema.
Quando ci si chiede quali requisiti debba rispettare un edificio NZEB, quindi, la risposta non è una lista di prodotti da inserire in capitolato. È un percorso progettuale misurabile, basato su metodologie di calcolo definite dalla normativa e accompagnato dalla documentazione necessaria a dimostrare la conformità.
Per progettisti, imprese e committenti, la sigla NZEB – Nearly Zero Energy Building, edificio a energia quasi zero identifica uno specifico livello di prestazione energetica definito dalla normativa. In Italia, il quadro di riferimento nasce dal D.Lgs. 192/2005 e dalle successive modifiche, mentre i requisiti e le metodologie di calcolo sono disciplinati dai relativi provvedimenti attuativi, tra cui il DM 26 giugno 2015, successivamente aggiornato dal DM 28 ottobre 2025.
L’obbligo di realizzare edifici di nuova costruzione a energia quasi zero è applicabile dal 1° gennaio 2021; per gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, l’obbligo era già previsto dal 1° gennaio 2019.
NZEB: quali requisiti stabilisce la normativa italiana
La disciplina italiana degli edifici a energia quasi zero si fonda sul D.Lgs. 192/2005, modificato nel tempo anche per recepire le direttive europee in materia di prestazione energetica degli edifici. Tra gli interventi più importanti rientra il D.Lgs. 48/2020, che ha aggiornato il quadro nazionale in attuazione della direttiva UE 2018/844.
Sul piano tecnico, un riferimento fondamentale è il DM 26 giugno 2015, recante le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. Il decreto è stato successivamente aggiornato dal DM 28 ottobre 2025, che deve quindi essere considerato nella lettura del quadro normativo vigente.
A questi provvedimenti si affiancano le norme tecniche richiamate dalla normativa, tra cui la serie UNI/TS 11300, utilizzata per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Per gli interventi realizzati in Lombardia, il quadro nazionale deve inoltre essere coordinato con la disciplina regionale vigente in materia di efficienza energetica e certificazione degli edifici e con le procedure del sistema CENED. Nel 2026 il riferimento regionale deve essere aggiornato anche alle nuove disposizioni sull’efficienza energetica degli edifici entrate in vigore nel corso dell’anno.
Un edificio può essere qualificato come NZEB quando soddisfa l’insieme delle verifiche energetiche previste dalla normativa per la specifica categoria di intervento e rispetta gli obblighi applicabili in materia di integrazione delle fonti rinnovabili. La conformità, quindi, non si dimostra attraverso una singola soglia o attraverso la presenza di una determinata tecnologia.
Tra le verifiche assumono particolare rilievo la prestazione dell’involucro, il fabbisogno energetico, gli indici di energia primaria, l’efficienza degli impianti e gli obblighi relativi alle fonti rinnovabili. Per gli indici per i quali la normativa prevede il confronto, il risultato dell’edificio di progetto viene valutato rispetto a quello dell’edificio di riferimento, cioè un edificio virtuale definito secondo caratteristiche geometriche, destinazione d’uso e condizioni al contorno coerenti con il progetto, ma caratterizzato dai parametri prestazionali stabiliti dalla normativa.
Involucro: la prima prestazione da non delegare agli impianti
L’NZEB parte da un edificio che domanda poca energia, non da un impianto sovradimensionato chiamato a compensare le carenze dell’architettura.
Le trasmittanze termiche di pareti, coperture, pavimenti e serramenti devono rispettare i limiti applicabili alla zona climatica, alla tipologia edilizia e alla specifica categoria di intervento, ma fermarsi alla trasmittanza U del singolo componente sarebbe riduttivo.
Tra i parametri da verificare rientra anche la trasmittanza termica media globale per trasmissione H’T, che consente di valutare la prestazione complessiva dell’involucro secondo le modalità previste dalla normativa.
Questo significa che la progettazione energetica non può essere limitata alla scelta di un materiale isolante o di un serramento performante, ma i diversi componenti devono essere considerati nel loro insieme e coordinati con la progettazione dei nodi costruttivi.
Un nodo solaio-balcone irrisolto, un falso telaio non adeguatamente progettato o una discontinuità dello strato isolante possono infatti incidere sulla prestazione complessiva dell’involucro e, soprattutto, sulla qualità reale dell’edificio una volta costruito.
Apporti solari e comfort estivo
L’efficienza energetica non riguarda soltanto il periodo invernale, nella progettazione di un edificio ad alte prestazioni è necessario considerare anche il comportamento estivo.
Tra i parametri previsti dalla normativa rientra l’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile, Asol,est/Asup, nei casi e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Il controllo degli apporti solari diventa particolarmente importante negli edifici caratterizzati da ampie superfici vetrate. Grandi aperture possono migliorare l’illuminazione naturale e la qualità degli spazi, ma, se non correttamente progettate, possono aumentare il rischio di surriscaldamento e il fabbisogno di raffrescamento.
Orientamento, schermature solari, caratteristiche dei vetri, dimensionamento delle superfici trasparenti, ventilazione e massa termica devono quindi essere valutati insieme.
L’obiettivo non è ridurre indiscriminatamente le superfici vetrate, ma controllare gli apporti solari in funzione dell’orientamento, dell’uso dell’edificio e delle condizioni climatiche.
Energia primaria: il confronto non è solo sul consumo finale
La verifica energetica di un edificio considera l’energia primaria, distinguendo la componente rinnovabile da quella non rinnovabile.
Tra gli indicatori più conosciuti rientra l’EPgl,nren, cioè l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, espresso in kWh/m² anno.
Per gli indici per i quali è previsto il confronto con l’edificio di riferimento, il valore calcolato per l’edificio di progetto deve rispettare il limite determinato secondo la metodologia normativa.
Questo spiega perché due edifici con consumi energetici finali simili possano produrre risultati differenti nella valutazione della prestazione energetica. Il vettore energetico utilizzato, l’efficienza dei generatori, le perdite dei sistemi di distribuzione, l’autoconsumo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e gli altri parametri considerati dal metodo di calcolo incidono sul bilancio complessivo.
Per questo motivo una pompa di calore non è automaticamente sinonimo di NZEB, così come un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni non può compensare qualsiasi carenza dell’edificio.
Una pompa di calore correttamente dimensionata può rappresentare una soluzione particolarmente efficace nella nuova costruzione, soprattutto quando viene integrata con un involucro performante, sistemi di emissione a bassa temperatura e produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ma la tecnologia deve essere verificata all’interno del bilancio energetico complessivo dell’edificio.
Prima si riduce il fabbisogno; poi si dimensionano correttamente impianti e fonti rinnovabili.
Fonti rinnovabili: quali obblighi verificare
Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili sono disciplinati dal D.Lgs. 199/2021, in particolare dall’articolo 26 e dall’Allegato III, secondo le condizioni e le decorrenze previste dalla normativa.
Per gli edifici nuovi e per gli interventi soggetti agli obblighi FER, la disciplina stabilisce una quota minima di copertura dei consumi energetici per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento mediante fonti rinnovabili.
Per le fattispecie ordinarie previste dalla disciplina nazionale, la quota minima è pari al 60%, mentre per determinate categorie, tra cui gli edifici pubblici, sono previste percentuali differenti.
Il rispetto dell’obbligo deve essere verificato sulla base delle definizioni, dei criteri di calcolo e delle condizioni previste dalla normativa applicabile alla specifica tipologia di edificio e di intervento.
Fotovoltaico e potenza elettrica minima
La normativa prevede inoltre un requisito minimo relativo alla potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, determinato in funzione della superficie in pianta dell’edificio secondo la formula e i coefficienti stabiliti dall’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.
Per gli edifici di nuova costruzione, il coefficiente previsto dalla disciplina nazionale è pari a 0,05 kW per ogni metro quadrato di superficie in pianta, fatti salvi i casi di esclusione, riduzione o applicazione di disposizioni specifiche previsti dalla normativa.
In termini esemplificativi, un edificio con una superficie in pianta di 200 m² corrisponde quindi a una potenza minima di:
0,05 kW/m² × 200 m² = 10 kW
Il valore rappresenta il risultato dell’applicazione del coefficiente previsto dalla disciplina nazionale e non significa, tuttavia, che ogni edificio debba necessariamente essere dotato di 10 kW di fotovoltaico: la verifica deve essere effettuata considerando la specifica fattispecie normativa, la superficie rilevante, eventuali condizioni particolari e la disciplina regionale applicabile.
Vincoli, esclusioni e condizioni particolari
La normativa prevede specifiche condizioni di esclusione, riduzione o deroga in determinate situazioni, comprese quelle in cui l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili risulti incompatibile con vincoli di natura culturale o paesaggistica o con specifiche caratteristiche dell’edificio.
Queste situazioni devono essere valutate caso per caso sulla base della normativa vigente e, quando necessario, delle prescrizioni dell’autorità competente.
La semplice presenza di un vincolo non è quindi sufficiente, da sola, a determinare automaticamente l’esclusione dall’obbligo: occorre verificare quale disposizione si applica e documentare le motivazioni tecniche e normative dell’eventuale riduzione, esclusione o deroga.
NZEB in Lombardia: cosa cambia per progettisti e imprese
Per un edificio progettato in Lombardia non è sufficiente considerare esclusivamente la normativa nazionale.
Il quadro nazionale deve essere coordinato con la disciplina regionale vigente in materia di efficienza energetica e certificazione degli edifici. Per gli interventi soggetti alla normativa regionale occorre quindi fare riferimento anche alle disposizioni emanate da Regione Lombardia e alle procedure del sistema CENED, che regolano gli adempimenti regionali e la certificazione energetica.
Nel 2026 il quadro lombardo deve inoltre essere letto alla luce delle nuove disposizioni regionali sull’efficienza energetica degli edifici entrate in vigore nel corso dell’anno.
Per il professionista questo significa che la verifica non riguarda soltanto il rispetto dei valori nazionali: devono essere controllati anche procedura, metodologia di calcolo, documentazione e adempimenti regionali applicabili alla data dell’intervento.
Dal concept al cantiere: dove si gioca la conformità
Il momento più costoso per scoprire una non conformità è il termine del cantiere.
Dal punto di vista progettuale, il calcolo energetico dovrebbe invece entrare già nella fase preliminare, quando orientamento, compattezza dell’edificio, rapporto tra superfici opache e trasparenti, distribuzione delle zone termiche e posizione dei locali tecnici possono ancora essere modificati senza incidere significativamente sui costi e sui tempi dell’intervento.
Una procedura efficace parte dal modello architettonico e da una prima simulazione energetica.
Il team può quindi confrontare scenari differenti: spessore e posizione dell’isolamento, caratteristiche dei serramenti, schermature solari, ventilazione meccanica controllata, sistemi di emissione, pompa di calore, produzione fotovoltaica, accumulo e strategie di gestione.
Non esiste una combinazione tecnologica vincente per ogni edificio.
Una villa isolata, un condominio urbano, un capannone produttivo e una scuola presentano profili di utilizzo, geometrie, superfici disperdenti e possibilità impiantistiche completamente differenti.
La soluzione corretta è quella che consente di raggiungere gli obiettivi prestazionali richiesti dalla normativa nel modo più efficace, sostenibile e realizzabile per quello specifico edificio.
Dal progetto al cantiere: la prestazione deve essere realizzata
In fase esecutiva serve un coordinamento continuo tra progettista architettonico, termotecnico, strutturista, impresa e installatori.
I dettagli dei ponti termici, le tenute all’aria, i passaggi impiantistici nell’involucro e la posa dei serramenti non sono aspetti marginali. In un edificio ad alta efficienza, la qualità della realizzazione può determinare una differenza significativa tra la prestazione prevista dal modello e quella effettivamente ottenuta.
Accanto alle verifiche documentali previste dalla normativa, una corretta gestione della fase esecutiva dovrebbe comprendere il controllo della posa dell’isolamento, la verifica della corrispondenza tra materiali installati e progetto, il controllo dei nodi costruttivi e, quando previsto dal progetto o dal livello prestazionale perseguito, test di tenuta all’aria e attività di commissioning degli impianti.
Anche la regolazione dei sistemi, il bilanciamento degli impianti, la corretta configurazione delle sonde e dei sistemi di controllo e la formazione dell’utente possono contribuire a ridurre la distanza tra prestazione calcolata e prestazione reale.
NZEB non significa automaticamente classe A4
La classificazione energetica dell’APE e la qualificazione di un edificio come NZEB sono concetti collegati, ma non coincidenti.
L’APE attribuisce all’edificio una classe energetica sulla base della metodologia di certificazione vigente, la qualificazione NZEB deriva invece dal rispetto dell’insieme dei requisiti energetici e degli obblighi sulle fonti rinnovabili applicabili alla specifica categoria di edificio e di intervento.
Un nuovo edificio NZEB può quindi raggiungere una classe energetica molto elevata, ma la classe A4 non deve essere utilizzata come sinonimo normativo di NZEB.
Per il professionista, la domanda corretta non è soltanto: “Che classe energetica ottengo?” ma soprattutto: “Quali verifiche normative devo soddisfare e con quali soluzioni posso garantire prestazioni, comfort, durabilità e corretta realizzazione dell’edificio?”.
NZEB: un risultato di progettazione integrata
Un edificio NZEB non nasce dalla somma di una buona pompa di calore, qualche pannello fotovoltaico e serramenti performanti, nasce dalla progettazione integrata dell’intero sistema edificio-impianto.
L’involucro deve ridurre il fabbisogno energetico, le superfici trasparenti devono essere progettate considerando anche il comportamento estivo, gli impianti devono essere dimensionati in funzione dei carichi reali e le fonti rinnovabili devono essere integrate rispettando gli obblighi previsti dalla normativa.
La realizzazione di un edificio NZEB è quindi il risultato di un processo condiviso lungo tutta la filiera: il progettista traduce norme e prestazioni in soluzioni costruttive realizzabili; l’impresa deve garantire che il progetto non venga compromesso dalle semplificazioni di cantiere; i produttori devono fornire dati tecnici affidabili; il committente deve comprendere che efficienza energetica, comfort e qualità costruttiva rappresentano un investimento sul valore e sulla durabilità dell’immobile.
Nella community OASI, il confronto diretto tra queste competenze può trasformare un obbligo normativo in un’opportunità concreta per progettare e realizzare edifici migliori.